Statuto

Statuto del movimento politico Italia Cristiana

Art. 1

1.1 Il Movimento Politico “Italia Cristiana” è un’associazione, nata il 24 Maggio 2002, festa di S.Maria Ausiliatrice, con il fine di rappresentare all’interno delle istituzioni le istanze dei cattolici e delle persone di buon senso, ridando slancio e credibilità al cattolicesimo politico (ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile).

1.2 Il Movimento Politico ”Italia Cristiana” pone la propria azione politica sotto la protezione e al servizio di S.Maria Ausiliatrice e del Suo Cuore Immacolato e di San Giuseppe.

1.3 Essa ha sede in Roma.

1.4 Potranno essere costituiti altri circoli dipendenti (non autonomi) in Italia o all’estero, con la supervisione ed approvazione del Presidente.  I circoli devono essere costituiti da almeno 10 soci.

Art. 2

Il Movimento Politico “Italia Cristiana” ha come riferimento cardine, nella conduzione dell’azione politica, le linee guida enunciate dalla Dottrina Sociale Cattolica.

Art. 3

Il Movimento Politico “Italia Cristiana” rifiuta e contrasta le ideologie e ogni forma di fanatismo ideologico in modo particolare quel fondamentalismo laicista, ferocemente anticristiano. 

Art. 4

Il Movimento Politico “Italia Cristiana” utilizza mezzi e metodi di propaganda politica previsti e consentiti, nel rispetto prioritario della Legge Naturale,  dall’ordinamento giuridico italiano.

Art. 5

Gli iscritti

Soci Militanti

5.1 Sono soci militanti tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, presentati da altro socio militante o dopo 2 anni di iscrizione come socio cooperatore,  aderiscono alle finalità del Movimento sottoscrivendone il presente Statuto e eventuali regolamenti, dichiarando così che ne condividono pienamente lo spirito associativo, dando piena disponibilità militante per tutte le iniziative e le necessità del Movimento stesso,  rispettandone la disciplina interna, svolgendo  con diligenza gli incarichi affidatogli e versando la quota d’iscrizione annuale.  Impegnandosi inoltre nello studio e nell’approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, sia in forma privata sia attraverso i corsi, le dispense, i suggerimenti, le conferenze realizzate dal Movimento. Ciascun socio militante gode del diritto di elettorato attivo e passivo (ha facoltà di essere eletto o nominato a cariche interne al Movimento) trascorsi 60 giorni dalla propria iscrizione.

Soci Cooperatori

5.2 Sono soci cooperatori tutti coloro che, raggiunta la maggiore età,  aderiscono alle finalità del Movimento sottoscrivendone il presente Statuto e eventuali regolamenti, dichiarando così che ne condividono pienamente lo spirito associativo, dando disponibilità militante per le iniziative e le necessità del Movimento stesso,  rispettandone la disciplina interna e versando la quota d’iscrizione annuale. Impegnandosi inoltre nello studio e nell’approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, sia in forma privata sia attraverso i corsi, le dispense, i suggerimenti, le conferenze realizzate dal Movimento. Ciascun socio cooperatore gode del diritto di elettorato attivo trascorsi 120 giorni dalla propria iscrizione.

Art. 6

Gioventù Cristiana – Giovani dai 14 ai 26 anni

6.1 Il nucleo giovanile del Movimento Politico “Italia Cristiana” è denominato “Gioventù Cristiana” e comprende gli iscritti dai 14 ai 26 anni. Il responsabile di Gioventù Cristiana è il Segretario Giovanile Nazionale.

Giovani tra i 18 e i 26 anni

6.2 L’iscritto compreso tra i 18 e i 26 anni ha facoltà di ricoprire cariche dirigenziali giovanili a livello nazionale e locale.

Giovani tra i 14 e i 17 anni

6.3 L’iscritto compreso tra i 14 e i 17 anni ha facoltà di ricoprire cariche dirigenziali giovanili a livello locale.

Art. 7

Amico del Movimento

Chiunque voglia sostenere il Movimento attraverso aiuti economici e/o la partecipazione a singole iniziative è denominato “Amico del Movimento”, non risulta iscritto e non acquisisce la qualifica di socio.

Art. 8

8.1 Non possono in nessun caso iscriversi al Movimento coloro che sono iscritti:

alla massoneria;

ad associazioni segrete;

ad altri partiti o movimenti politici;

ad associazioni e organizzazioni in contrasto con la Dottrina Cattolica.

8.2 Nei casi dubbi spetta al Presidente in accordo con il C.D.N. la decisione sulla compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

Art. 9

9.1 Il Socio perde la sua qualifica per:

1° rinuncia formale, da presentare per iscritto al Presidente;

2° dimissione motivata, deliberata dal Presidente nei casi seguenti: compimento di atti gravi in oggettivo contrasto con lo spirito e le finalità associative; inosservanza gravemente colpevole dello Statuto; atto pubblico grave contrario alla morale e alla fede cattolica.

3° mancato rinnovo.

9.2 Contro la decisione del Presidente il Socio può presentare ricorso scritto con lettera raccomandata r.r. al C.D.N. entro trenta giorni.

Art. 10

La quota associativa è decisa annualmente dal Presidente previa consultazione del C.D.N. e del Segretario Amministrativo.

Art. 11

Sono organi Nazionali del Movimento:

  1. Il Presidente.
  2. Il Congresso Nazionale (C.N.).
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
  4. Il Segretario Giovanile Nazionale.
  5. Il Segretario Amministrativo.
  6. I Consiglieri.

Art. 12

Il Presidente

12.1 Il Presidente ha il compito di dirigere e promuovere l’azione politica del Movimento e di rappresentarlo in ogni sede. È nominato ogni tre anni con votazione a scrutinio segreto dalla maggioranza qualificata dei 2/3 del C.N. riunito in prima seduta, dalla maggioranza assoluta (la metà più uno) nelle successive votazioni.  A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Movimento. Convoca e presiede alle riunioni del C.D.N. di cui è membro. Esercita i diritti del C.N. e del C.D.N. Nomina uno o più Vicepresidenti, il Segretario Amministrativo e 3 Consiglieri. Nomina i Coordinatori Regionali e i Coordinatori Comunali. Nomina il Segretario Giovanile Nazionale e i dirigenti giovanili.

12.2 Allo scadere dell’incarico, il Presidente potrà essere rieletto o sostituito secondo quanto stabilito dall’art.11 §1.

12.3 In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente per rinuncia, incapacità, impedimento non temporaneo o destituzione da parte dei 4/5 del C.D.N. in seguito ad un procedimento di cui all’art. 8 §1, le relative funzioni sono svolte provvisoriamente dal Vicepresidente.

Art. 13

Il Congresso Nazionale

Rappresenta la totalità di tutti i soci.  Ha il compito di eleggere il Presidente. Si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni. Per la partecipazione al Congresso Nazionale il Socio assente può farsi rappresentare da un altro Socio attraverso delega scritta. È ammessa una sola delega per ogni Socio partecipante. Il Congresso Nazionale, in sede di voto, è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci, presenti personalmente o per delega.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale

14.1 È composto dal Presidente che ne presiede i lavori, dai Vicepresindenti, dai Coordinatori Regionali e il Segretario Giovanile Nazionale. Inoltre fanno parte del C.D.N. i membri Fondatori (membri a vita del C.D.N.) e i membri onorari a vita, eletti dal voto unanime del C.N. tra quei soci che abbiano collaborato in qualche modo con mezzi significativi, al proseguimento ed al raggiungimento delle finalità del Movimento o se ne siano comunque resi benemeriti. Esercita i diritti del C.N. Il voto dei 2/3 di tutti i membri del C.D.N. può sfiduciare le decisioni del Presidente. Il C.D.N. si riunisce in seduta ordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga indispensabile o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. Ciascun dirigente può nominare 2 Consiglieri.

14.2 I membri fondatori che lasciano il Movimento in seguito ad un procedimento di cui all’art. 8 §1 perdono il diritto di appartenenza come membri a vita del C.D.N.

Art. 15

Il Segretario Giovanile Nazionale

Il Segretario Giovanile Nazionale è nominato ogni 3 anni direttamente dal Presidente tra gli iscritti di età compresa tra i 18 e i 26 anni. In accordo con il Presidente, guida l’azione politica militante del nucleo giovanile Gioventù Cristiana. Partecipa alle riunioni del C.D.N., con diritto di voto. Esercita i diritti del C.N. Nomina i segretari giovanili comunali e i coordinatori giovanili regionali, in accordo con il Presidente.

Art. 16

Il Segretario Amministrativo

È nominato dal Presidente, tra tutti i soci. È responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria del Movimento. Ha funzioni di ausilio del Presidente e del C.D.N.. per quanto riguarda l’aspetto patrimoniale. Partecipa alle riunioni del C.D.N. in qualità di consulente finanziario senza diritto di voto. Esercita i diritti del C.N..

Art. 17

I Consiglieri

Sono nominati da ciascun membro del C.D.N.. Hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni del C.D.N. e di fare proposte politiche come ospiti e senza diritto di voto.

Art. 18

Il simbolo

È costituito da uno scudo con la parte sommitale cuneiforme. Dal vertice partono due rette fino alla metà di ognuno dei due laterali che suddividono lo scudo in tre settori: di colore verde e forma triangolare il settore sulla sinistra, di colore bianco e forma quadrilatera  con i due lati superiori più lunghi dei due lati inferiori il settore centrale, di colore rosso e forma triangolare il settore sulla destra. Al centro nella parte bassa del settore bianco è presente un cuore sovrastato da una corona di colore rosso. Al di sopra dello scudo la scritta “ITALIA CRISTIANA” in colore azzurro. Il tutto chiuso all’interno di un anello circolare di colore azzurro.

Art. 19

Il Movimento è disponibile a dialogare ed eventualmente a promuovere azioni volte al bene comune con qualunque persona, gruppo o soggetto politico pur rifiutando categoricamente ogni tipo di ideologia, poiché la sua natura è esclusivamente cattolica.

Art. 20

21.1  Le attività del Movimento sono finanziate da:

- le quote di iscrizioni dei soci;

- i contributi volontari di persone fisiche, iscritti e non iscritti;

21.2  Il Movimento rifiuta categoricamente qualsiasi forma di finanziamento pubblico.

Art. 21

In caso di scioglimento del Movimento l’utilizzo dei fondi sarà stabilito dal Presidente in accordo con il C.D.N..

Art. 22

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

Roma, 7 Ottobre 2009

Maria Ausiliatrice  Roma